DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “BRINDISI”
Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Brindisi» è riservata ai vini, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, con le tipologie di seguito riportate: • Rosso, anche Novello e Riserva • Rosato, anche Spumante • Bianco, anche Spumante • Negroamaro, anche Riserva • Negroamaro Rosato, anche Spumante • Susumaniello • Chardonnay, anche Spumante • Malvasia bianca, anche Spumante • Fiano, anche Spumante • Sauvignon, anche Spumante
Articolo 2
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata «Brindisi» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia: «Brindisi» Rosso e Rosato, minimo 70% Negroamaro; possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni Malvasia nera di Brindisi. Susumaniello, Montepulciano, Sangiovese e le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico” – iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare – da sole o congiuntamente, nella misura massima del 30% . «Brindisi» Negroamaro o Negro amaro, Rosso e Rosato, minimo 85% Negroamaro; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico”, nella misura massima del 15% come sopra identificati.
«Brindisi» Susumaniello, minimo 85% Susumaniello; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico”, nella misura massima del 15% come sopra identificali. «Brindisi» Bianco, minimo 80% Chardonnay, Malvasia bianca, da sole o congiuntamente: possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche lesive di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico”, – iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare nella misura massima del 20% come sopra identificati, ad esclusione dei moscati. «Brindisi» Chardonnay, minimo 90% Chardonnay; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico”, nella misura del 10%, come sopra identificati, ad esclusione dei moscati. «Brindisi» Malvasia bianca, minimo 90% Malvasia bianca; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico”, nella misura del 10%, come sopra identificati, ad esclusione dei moscati. «Brindisi» Fiano, minimo 90% Fiano; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico”, nella misura del 10% ad esclusione dei moscati. «Brindisi» Sauvignon, minimo 90% Sauvignon; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico”, nella misura del 10%, come sopra identificati, ad esclusione dei moscati.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Brindisi”, comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Brindisi e Mesagne.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all’Articolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. I sesti d’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve o dei vini. Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all’Articolo 1 ed i titoli alcolometrici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi. La Regione Puglia, con proprio decreto, sentiti i Consorzi di tutela e le Organizzazioni di categoria interessate, tenuto conto delle condizioni ambientali, di coltivazione e di mercato, può stabilire un limite massimo di produzione di uva rivendicabile per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al competente Organismo di controllo. Le uve unicamente destinate alla produzione delle tipologie Spumante, purché oggetto di denuncia separata, possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10%. I vini «Brindisi» Rosso Riserva, «Brindisi» Negroamaro Riserva, devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni a decorrere dal 1 novembre dell’anno di produzione delle uve. E vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione, anche con impianti fissi, unicamente come mezzo di soccorso.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio e la spumantizzazione devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione di cui all’Articolo 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni e Latiano in provincia di Brindisi. II Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può altresì consentire che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate da aziende che avendo stabilimenti situati in territori limitrofi alla zona di produzione delle uve e in possesso degli idonei requisiti, ne facciano richiesta. I vini «Brindisi» Rosato, «Brindisi» Negroamaro Rosato e «Brindisi» Bianco, «Brindisi» Chardonnay. «Brindisi» Malvasia bianca. «Brindisi» Fiano. «Brindisi» Sauvignon, possono essere prodotti nei tipi Spumante ottenuti per presa di spuma dei corrispondenti vini «tranquilli», mediante ri fermentazione naturale in bottiglia o in autoclave, con l’esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica. Per la presa di spuma può essere utilizzato: saccarosio; mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine; mosto concentrato rettificato. La resa dell’uva in vino non deve essere superiore al 50% per il tipo rosato e al 70% per tutte le altre tipologie. Il residuo delle uve destinate alla produzione del rosato non può essere utilizzato per la preparazione del vino «Brindisi» Rosso, bensì può essere utilizzato per la produzione di vini ad Indicazione Geografica Protetta. Qualora tali rese superino il limite sopra riportato, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Protetta, ma potrà essere destinata alla produzione dei corrispondenti vini Bianco e Rosso a Indicazione Geografica nell’ambito geografico delimitato entro i limiti previsti dalla normativa vigente. Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata. Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino « Brindisi » Rosato deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione. Per tutte le tipologie, è ammessa la colmatura con un massimo del 5% di altri vini dello stesso colore e varietà, ma non soggetti a invecchiamento obbligatorio, aventi diritto alla Denominazione di Origine Protetta e comunque prima della certificazione per l’immissione al consumo. I vini sottoposti a colmatura non possono essere sottoposti a pratiche di taglio. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. E’ consentito l’arricchimento, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo Schedario viticolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. E’ inoltre consentita la dolcificazione secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all’articolo 1 devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: «Brindisi» Rosso: – colore: rosso rubino più o meno intenso talvolta con ri tiessi tendenti al rosso mattone con l’invecchiamento; – odore: etereo caratteristico, intenso; – sapore: pieno, vellutato, armonico; – titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%; per il Riserva 12,50% vol; – acidità totale minima: 5,0 g/l: – estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l; – zucchero riduttore residuo non superiore a 10,0 g/l. «Brindisi» Rosato: – colore: rosato più o meno intenso; – odore: leggermente vinoso, giustamente persistente, fruttato se giovane; – sapore: armonico; – titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; – acidità totale minima: 5,0 g/l; – estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10,0 g/l. «Brindisi» Rosato Spumante: – spuma: fine e persistente; – colore: rosato più o meno intenso; – odore: delicato, fruttato, con note di lievito; – sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry; – titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol; – acidità totale minima: 5,0 g/1: – estratto non riduttore minimo: 14,0 g/1. «Brindisi» Negroamaro: – colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al rosso mattone con l’invecchiamento; – odore: etereo caratteristico, gradevole e intenso; – sapore: pieno, armonico; – titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%; per il Riserva 12,50% vol; – acidità totale minima: 5,0 g/1 ; – estratto non riduttore minimo: 24,0 g/1; – zucchero riduttore residuo non superiore a 10,0 g/1. «Brindisi» Negroamaro Rosato: – colore: rosato più o meno intenso; – odore: leggermente vinoso, giustamente persistente, fruttato se giovane: – sapore: armonico; – titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; – acidità totale minima: 5,0 g/1; – estratto non riduttore minimo: 19,0 g/1; – zucchero riduttore residuo non superiore a 10,0 g/1. «Brindisi» Negramaro Rosato Spumante: – spuma: fine e persistente; – colore: rosato più o meno intenso; – odore: delicato, fruttato, con note di lievito; – sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry; – titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol; – acidità totale minima: 5,0 g/1; – estratto non riduttore minimo: 14,0 g/1 «Brindisi» Susumaniello: – colore: rosso rubino, con riflessi violacei; – odore: di frutti di bosco; – sapore: vellutato, persistente e armonico; – titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; – acidità totale minima: 5,0 g/1; – estratto non riduttore minimo: 24,0 g/1; – zucchero riduttore residuo non superiore a 10,0 g/1. «Brindisi» Bianco: – colore: giallo paglierino tenue anche con riflessi verdolini; – odore: caratteristico, gradevolmente fruttato:
«Brindisi» Malvasia bianca: – colore: giallo paglierino intenso; – odore: caratteristico e intenso; – sapore: caratteristico, armonico; – titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; – acidità totale minima: 5,0 g/1; – estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l; – zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l. «Brindisi» Malvasia bianca Spumante: – spuma: fine e persistente; – colore: giallo paglierino più o meno intenso; – odore: delicato, fruttato, con note di lievito; – sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry; – titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; – acidità totale minima: 5,0 g/l; – estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. «Brindisi» Sauvignon: – colore: giallo paglierino più o meno intenso; – odore: caratteristico e intenso; – sapore: sapido, caratteristico; – titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; – acidità totale minima: 5,0 g/l; – estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l; – zucchero riduttore residuo non superiore a 10,0 g/l. «Brindisi» Sauvignon Spumante: – spuma: fine e persistente; – colore: giallo paglierino più o meno intenso; – odore: delicato, fruttato, con note di lievito; – sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry: – titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; – acidità totale minima: 5,0 g/l; – estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. «Brindisi» Novello: – colore: rosso più o meno intenso; – odore: leggermente vinoso, giustamente persistente, fruttato; – sapore: vellutato armonico e gradevole; – titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; – acidità totale minima: 5,0 g/l; – estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l; – zuccheri residui 3%. I vini Spumante di cui al presente ,possono essere prodotti nelle seguenti tipologie di sapore: da extra brut a extra dry, nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria. È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.
Articolo 7
Designazione e presentazione
Ai vini di cui all’Articolo 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente. Sui recipienti di confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Brindisi», ad esclusione delle tipologie Spumante, deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Articolo 8
Confezionamento
I vini di cui all’Articolo 1 devono essere confezionati in tutti i contenitori previsti dalla normativa vigente, e capacità non superiore a litri 9. Restano esclusi dame e damigiane in vetro e tutti i recipienti in PET di qualsiasi capacità. Per tutti i vini di cui all’articolo 1, i sistemi di chiusura utilizzati devono essere quelli previsti dalla normativa vigente.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazione sulla zona geografica 1) Fattori naturali rilevanti per il legame
I suoli del Salento viticolo sono di diverse tipologie. Il più delle volte sono profondi e argillosi –calcarei nell’entroterra del Salento dove appunto ricade il comprensorio della DOC Brindisi.
Il terreno agrario, essendo notevolmente profondo, ricco di sostanza organica, povero in carbonato di calcio, si presta molto bene alla coltivazione della vite, specialmente quella innestata su portinnesti americani, che bene si apprestano a questo tipo di terreno.
Le caratteristiche di questi terreni fanno si che anche in alcune annate più siccitose si riescono comunque a creare le condizioni ottimali per lo sviluppo della pianta, ottenendo un vino qualità.
2) Fattori umani rilevanti per il legame Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Brindisi” DOC.
L’origine della denominazione DOC Brindisi è da attribuirsi ad alcuni produttori storici presenti nel comprensorio di produzione, rappresentato dai Comuni di Brindisi e Mesagne, i quali già a partire dai primi anni del secolo scorso producevano vini rossi e rosati a base di Negroamaro (Negro amaro) e Malvasia Nera. Nel 1976, grazie anche all’affermazione di tali vini su mercati Nazionali e Internazionali, è stata istituita la denominazione di Origine Brindisi
Il nome di questo vino deriva dalla omonima città del salento, zona di vigneti e uliveti, in cui sono sparse masserie e antiche torri di vedetta.
Il Brindisi, rosso e rosato, viene prodotto con le uve dei vitigni Negroamaro o Negro amaro, per massima parte, Malvasia nera di Brindisi e Malvasia nera di Lecce.
Il Negromaro é di remota introduzione e le coltivazioni dell’area meridionale della Puglia, infatti, sin dal VI secolo a.C., erano caratterizzate quasi unicamente da questo vitigno.
Le forme di allevamento dei vigneti della DOC Brindisi maggiormente utilizzate sono l’alberello pugliese e la spalliera:
Alberello pugliese; é il sistema di allevamento più anticamente diffuso nell’Italia meridionale e insulare e largamente diffuso anche in altre regioni a clima caldo-arido. È concepito per sviluppare una vegetazione di taglia ridotta allo scopo di adattare la produttività del vigneto alle condizioni
sfavorevoli della scarsa piovosità del sud Italia. Il sesto d’impianto tradizionale varia da 1,60 – 1,80 m tra le file a 1,00 – 1,10 m. su la fila. La maggior parte dei vigneti allevati ad alberello hanno in media più di trent’anni, infatti, questa forma di allevamento è sempre meno utilizzata nei nuovi impianti di vigneto.
Spalliera; Nell’ultimo ventennio l’allevamento a spalliera, in termini di estensione ha soppiantato quello ad alberello. Attualmente, infatti, l’alberello pugliese rappresenta al massimo il 20% della superficie, mentre fino a gli anni 80’ rappresentava il 90% della superficie.
Il sesto d’impianto utilizzato nella spalliera varia da 2.00 – 2,20 m tra le file a 0,80 – 1,20 m. sulla fila con una densità d’impianto diversificata con un minimo di 3.800 piante per ettaro, fino ad un massimo di 6.250 piante per ettaro. Questo sesto d’impianto ha permesso una maggiore meccanizzazione della coltura con un notevole sgravio sui costi della manodopera. Nella spalliera si utilizzano sistemi di potatura quali il cordone speronato, ed il guyot.
Il vitigno principe del Salento, e sopratutto della DOC Brindisi è il Negroamaro o Negro amaro. Questo vitigno trova infatti il suo principale bacino viticolo nelle provincie di Brindisi e Lecce dove oggi rappresenta circa il 72% della superficie vitata.
I vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione. Le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.
I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.
C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
L’orografia del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.
Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.
La millenaria storia vitivinicola della regione, dalla Magna Grecia, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Brindisi”, ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi –Via Bastioni Carlo V, 4/6 72100 Brindisi
La C.C.I.A.A. diBrindisi è l’Autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012 (Allegato 3).
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